Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro di Reclutamento provvede a richiedere: 
      a) copia autenticata degli atti  matricolari  (aggiornati  alla
data di scadenza del termine di cui  all'articolo  3,  comma  1),  ai
reparti detentori della documentazione matricolare. 
    Per  i  militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  «Documento  Unico
Matricolare» (D.U.M.), la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento; 
      b) il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli  1,  comma
3, e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza
del termine di cui all'articolo 3, comma 1. 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo  11,
il Centro di Reclutamento  provvede,  tramite  i  reparti  del  Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    4. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti  attitudinali
di cui all'articolo 14 devono presentare in tale sede i  certificati,
rilasciati dalle competenti autorita' su carta  semplice,  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei  requisiti
che  conferiscono  i  titoli  preferenziali   e/o   maggiorativi   di
punteggio, tra quelli elencati nell'articolo  20  nonche'  di  quelli
stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. 
    I  candidati  che  concorrono  per  i  posti  riservati  di   cui
all'articolo 1, comma 3, devono inviare la citata  documentazione  al
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre
2016. 
    La   documentazione   presentata   oltre   l'ultimo   giorno   di
effettuazione della visita medica di primo accertamento, o relativa a
titoli di cui non  si  e'  indicato  il  possesso  nella  domanda  di
partecipazione, non e' presa in considerazione. 
    5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento,  ufficiale  in
ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo
o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie  finali  di
cui all'articolo 20, devono presentare o far pervenire al  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18,
00122 - Roma/Lido di Ostia, a pena di decadenza, entro trenta  giorni
dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda  diretta
al Ministero della difesa, con cui chiedono  di  rinunciare  a  detto
status  per  conseguire  l'ammissione   alla   Scuola   Ispettori   e
Sovrintendenti della Guardia  di  finanza,  in  qualita'  di  allievo
maresciallo. 
    6. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.