Art. 5 
 
 
          Commissione per la formulazione delle graduatorie 
 
 
    1. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1  del
decreto ministeriale n.  15700/15B3/1418  del  7  maggio  1997,  come
sostituito dall'art. 1 del decreto  ministeriale  in  data  13  marzo
2002, e' nominata la Commissione che provvedera' alla formulazione di
distinte graduatorie per ciascuna delle sezioni previste dall'art.  2
del presente decreto. 
    2. La Commissione di cui al comma 1 attribuisce il  punteggio  ai
candidati per la Sezione di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B),
sulla base della  media  aritmetica  delle  votazioni  conseguite  da
ciascuno di  essi,  con  esclusione  delle  votazioni  conseguite  in
religione o materie alternative ed educazione motoria. 
    L'attribuzione del punteggio ai candidati per la Sezione  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera C) e D-d1) e' effettuata sulla base  del
numero di esami sostenuti in  rapporto  al  piano  di  studio  ed,  a
parita' di esami, della media aritmetica delle votazioni espresse  in
trentesimi, ottenute negli esami medesimi. Sono esclusi  dal  calcolo
gli esami che danno luogo ad un giudizio o ad una idoneita'. 
    L'attribuzione del punteggio ai candidati per la Sezione  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera D-d2) e D-d3) e' effettuata  sulla  base
della votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale. 
    Per le Sezioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D-d1), d2)
e d3), e' attribuito specifico punteggio alla lode. 
    Per tutte le Sezioni, a parita' di merito,  si  tiene  conto  del
modello ISEE 2016. 
    3.  La  Commissione  di  cui  al  comma  1  fissa  i  criteri  di
equiparazione e di  conversione  numerica  dei  voti  conseguiti  dai
candidati e, oltre a quelli gia' stabiliti  dal  bando  di  concorso,
ulteriori criteri per la formulazione  delle  graduatorie  -  Sezione
universita'.