Art. 5 
 
 
                  Domanda di ammissione - Contenuto 
 
 
    1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con
marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata
nel  successivo  art.  6,   e'   redatta   dai   candidati   mediante
autocertificazione   contenente   la   seguente   dicitura:    «Il/la
sottoscritto/a ..., consapevole delle sanzioni previste  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  che  i
dati riportati dall'interessato/a assumono  valore  di  dichiarazioni
sostitutive di certificazione  rese  ai  sensi  dell'art.  46  e  47,
nonche'  delle  conseguenze  di  carattere  amministrativo  e  penale
previste  al  successivo  art.   76   per   coloro   che   rilasciano
dichiarazioni non corrispondenti a verita'  e  falsita'  negli  atti,
dichiara» 
      il cognome ed il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale  desiderano  che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami; 
      di non aver prodotto, per la sessione in corso  ed  a  pena  di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame; 
      di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del Collegio territoriale di appartenenza; 
      di aver conseguito uno dei titoli indicati dall'art. 2, commi 1
e 2, della presente ordinanza, con precisa indicazione: 
        a) per i soli titoli  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado: denominazione o indirizzo ed articolazione; 
        b) per i soli titoli di laurea di cui all'art.  2,  comma  2,
lettere A, B e C della presente ordinanza: denominazione; 
        c) dell'istituto/ateneo sede d'esame; 
        d) dell'anno scolastico/accademico di conseguimento; 
        e) del voto riportato; 
        f)  dell'istituto/ateneo  che  ha  rilasciato  il  titolo  se
diverso da quello sede d'esame; 
        g) della data del titolo; 
      di  aver  svolto  il  tirocinio  secondo  una  delle  modalita'
indicate dall'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere A,  B
e C. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma
richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei  rispettivi  albi,  di
uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere D ed  E,
ovvero di uno dei titoli di cui all'art. 2, comma 2, lettera B  della
presente ordinanza, dichiarano di aver svolto  il  tirocinio  di  cui
all'art. 55, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328 - cosi' come modificato dall'art. 1,  comma  52
della legge  n.  107/2015  citata  nelle  premesse,  anche  espletato
secondo le modalita' indicate dall'art.  6,  commi  da  3  a  9,  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 
    2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro
e non oltre il 30 settembre  2017.  Entro  il  10  ottobre  2017,  il
candidato e' tenuto a dichiararne, sotto la propria  responsabilita',
il possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda
gia' presentata, indirizzato al  dirigente  scolastico  dell'istituto
sede  d'esame  e  da  inviare  al  Collegio   competente,   allegando
l'attestato di compimento della pratica professionale. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo svolgimento delle  prove  (specifici  ausili  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai  sensi  dell'art.  39  legge  n.  448/1998,   «l'esistenza   delle
condizioni personali richieste».