Art. 5 
 
 
                Procedura di ammissione al tirocinio 
 
 
    1.  Le  domande  per  l'ammissione  al  tirocinio  ai  fini   del
conseguimento della nomina a  giudice  onorario  di  pace  o  a  vice
procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art.
1 del presente decreto sono presentate al Presidente della  Corte  di
Appello con le modalita' di cui all'art. 3 del presente bando. 
    2. Gli aspiranti possono presentare, per  i  posti  indicati  dal
presente bando, individuati dalla  relativa  delibera  del  Consiglio
superiore della magistratura adottata ai sensi dell'art. 32, comma 7,
del decreto legislativo  n.  116  del  13  luglio  2017,  domanda  di
ammissione al tirocinio ai fini  del  conseguimento  della  nomina  a
giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per  non  piu'
di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza. 
    3. Scaduto il termine  per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione  al  tirocinio,  sul  sito  «www.csm.it»   del   Consiglio
superiore  della  magistratura  sara'  pubblicata  per  ogni  ufficio
oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria
di  tutti  gli  aspiranti  che  hanno  partecipano   alla   procedura
selettiva. 
    4. La Sezione autonoma per i  magistrati  onorari  del  Consiglio
giudiziario  provvede  ad  istruire  le  domande  di  ammissione   al
tirocinio e, a tal fine, acquisisce d'ufficio: 
      a) il certificato penale; 
      b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale dove e' compreso  il  comune  di
residenza dell'aspirante; 
      c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto  del  comune
di residenza dell'aspirante; 
      d) il parere  motivato  del  competente  Consiglio  dell'ordine
degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in  cui  l'aspirante
svolga la professione forense o la funzione di notaio. 
    5. Tenuto conto  dei  principi  di  economicita',  efficienza  ed
efficacia che regolano l'azione amministrativa, la  Sezione  autonoma
per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario  potra'  procedere
preliminarmente al completamento dell'istruttoria  di  un  numero  di
domande pari al triplo dei posti pubblicati per ogni singolo  ufficio
giudiziario e comunque non meno di dieci. 
    6. Acquisiti i documenti ed i pareri di cui al  precedente  comma
5, la  Sezione  autonoma  per  i  magistrati  onorari  del  Consiglio
giudiziario provvede alla valutazione dei requisiti dichiarati  dagli
aspiranti, redige la graduatoria sulla base dei titoli di  preferenza
e dei criteri indicati  dall'art.  4  e  formula,  per  ogni  ufficio
giudiziario, le motivate proposte di ammissione al tirocinio. 
    7. Le proposte di ammissione al tirocinio formulate dalla Sezione
autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario  dovranno
essere espressamente motivate sui seguenti punti: 
      a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei  requisiti
oggettivi e soggettivi previsti dal  decreto  legislativo  13  luglio
2017, n. 116; 
      b) inesistenza di cause di incompatibilita',  tenendo  presente
che non potranno essere  proposte  per  la  nomina  persone  che  non
abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte
del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso
revocate; 
      c)  inesistenza  di  fatti  e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'  svolta  dagli  aspiranti  e   delle   caratteristiche
dell'ambiente,  possano   ingenerare   il   timore   di   parzialita'
nell'amministrazione della giustizia; 
      d) idoneita'  degli  aspiranti  ad  assolvere  degnamente  e  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati  requisiti  di
credibilita' ed indipendenza; 
      e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti  penali
a carico degli aspiranti. 
    Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato o
di notaio, la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio
giudiziario, nella redazione delle proposte, dovra' tenere conto  dei
pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza. 
    8. Entro sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione  autonoma  per  i
magistrati  onorari   del   Consiglio   giudiziario   provvedera'   a
trasmettere le proposte ed i relativi  atti  al  Consiglio  superiore
della magistratura per la successiva ammissione  al  tirocinio  degli
aspiranti. 
    9.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  delibera,  per
ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti
pari, ove possibile, al numero dei  posti  elencati  all'art.  1  del
presente decreto aumentato della meta' ed  eventualmente  arrotondato
per unita' superiore. 
    Provvede, altresi', ad  inviare  la  delibera  di  ammissione  al
tirocinio al Presidente della Corte di appello il quale provvedera' a
darne tempestiva comunicazione all'interessato.