Art. 5 Procedura di ammissione al tirocinio 1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di Appello con le modalita' di cui all'art. 3 del presente bando. 2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata ai sensi dell'art. 32, comma 7, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o a vice procuratore onorario per non piu' di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza. 3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito «www.csm.it» del Consiglio Superiore della Magistratura sara' pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipano alla procedura selettiva. 4. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede ad istruire le domande di ammissione al tirocinio e, a tal fine, acquisisce d'ufficio: a) il certificato penale; b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove e' compreso il Comune di residenza dell'aspirante; c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del Comune di residenza dell'aspirante; d) il parere motivato del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio. 5. Tenuto conto dei principi di economicita', efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario potra' procedere preliminarmente al completamento dell'istruttoria di un numero di domande pari al triplo dei posti pubblicati per ogni singolo ufficio giudiziario e comunque non meno di dieci. 6. Acquisiti i documenti ed i pareri di cui al precedente comma 5, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla valutazione dei requisiti dichiarati dagli aspiranti, redige la graduatoria sulla base dei titoli di preferenza e dei criteri indicati dall'art. 4 e formula, per ogni ufficio giudiziario, le motivate proposte di ammissione al tirocinio. 7. Le proposte di ammissione al tirocinio formulate dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti: a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio Superiore della Magistratura o siano state dallo stesso revocate; c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita' nell'amministrazione della giustizia; d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di credibilita' ed indipendenza; e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti. Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovra' tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza. 8. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvedera' a trasmettere le proposte ed i relativi atti al Consiglio Superiore della Magistratura per la successiva ammissione al tirocinio degli aspiranti. 9. Il Consiglio Superiore della Magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della meta' ed eventualmente arrotondato per unita' superiore. Provvede, altresi', ad inviare la delibera di ammissione al tirocinio al Presidente della Corte di appello il quale provvedera' a darne tempestiva comunicazione all'interessato.