Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La Commissione interministeriale RIPAM nomina la commissione esaminatrice sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione esaminatrice e' competente per la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7 e per l'espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 8, 9 e 10. Essa e' composta da un consigliere di Stato oppure da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso. 2. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari discipline, incluse le lingue. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario di qualifica non inferiore alla Terza Area.