Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. Con successiva determina del direttore generale sara' nominata
la commissione esaminatrice, prevista dall'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, garantendo  il
rispetto delle situazioni di  incompatibilita'  e  pari  opportunita'
previste dalla legge. 
    2. La commissione esaminatrice  potra'  essere  integrata  da  un
componente esperto nella lingua inglese e/o da un componente  esperto
in informatica ai fini dell'espletamento della prova di esame di  cui
al successivo art. 7. 
    3. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di  420
punti cosi' ripartiti: 
      a) 120 punti per i titoli; 
      b) 300 punti per le prove d'esame. 
    I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti: 
      a) 100 punti per la prima prova scritta; 
      b) 100 punti per la seconda prova scritta; 
      c) 100 punti per la prova orale. 
    4. La votazione complessiva e' determinata sommando il  punteggio
conseguito in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova
orale, nonche' il punteggio conseguito  all'esito  della  valutazione
dei titoli. 
    5.  La  commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri e le modalita'  di  valutazione  dei  titoli  e  delle  prove
concorsuali  da  formalizzare  nei  relativi  verbali,  al  fine   di
assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.