Art. 5 Commissione esaminatrice 1. Con successiva determina del direttore generale sara' nominata la commissione esaminatrice, prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita' e pari opportunita' previste dalla legge. 2. La commissione esaminatrice potra' essere integrata da un componente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in informatica ai fini dell'espletamento della prova di esame di cui al successivo art. 7. 3. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 420 punti cosi' ripartiti: a) 120 punti per i titoli; b) 300 punti per le prove d'esame. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti: a) 100 punti per la prima prova scritta; b) 100 punti per la seconda prova scritta; c) 100 punti per la prova orale. 4. La votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio conseguito in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonche' il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli. 5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.