Art. 5 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza degli stessi, nonche' per l'eventuale mancata osservanza  dei
termini perentori stabiliti nel presente bando, l'ufficio  scolastico
regionale  dispone  in  qualsiasi  momento,   anche   successivamente
all'eventuale  stipula   del   contratto   individuale   di   lavoro,
l'esclusione dalla procedura concorsuale.