Art. 5 
 
 
                        Procedura concorsuale 
 
 
    1. Gli esami di ammissione al corso-concorso  consistono  in  tre
prove scritte ed una orale. 
    2. Gli esami sono preceduti da una preselezione. 
    3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte quei candidati  che,
superata la prova preselettiva,  si  siano  utilmente  collocati  nei
primi seicentosettantadue posti, corrispondenti a tre volte il numero
delle iscrizioni all'albo da effettuare, fatto salvo quanto  previsto
dall'art. 6, comma 11, del presente bando. 
    4. Al termine delle  prove  di  cui  al  comma  1,  i  primi  291
(duecentonovantuno) classificati -  pari  ai  soggetti  da  iscrivere
all'albo incrementato di una percentuale del 30%  -  sono  ammessi  a
partecipare ad un corso-concorso della durata di nove  mesi,  seguito
da un tirocinio pratico di tre mesi presso una o piu' amministrazioni
locali. 
    5. Durante il corso e' prevista una verifica volta  ad  accertare
l'apprendimento. 
    Al  termine  del  corso  e  del  tirocinio  i  partecipanti  sono
sottoposti ad una  verifica  finale  dell'apprendimento,  consistente
nella discussione di una tesi e in una prova orale, sulla base  della
quale si da' luogo alla predisposizione della graduatoria finale  del
corso-concorso. 
    6. In base alla graduatoria di cui al comma 5, si procede sia  al
rilascio dell'abilitazione nei limiti del numero delle iscrizioni  da
effettuarsi all'albo, secondo quanto previsto dal presente bando, sia
alle assegnazioni negli albi  regionali  con  le  modalita'  previste
dall'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n.
465/1997. 
    7.  Coloro  che  conseguiranno  l'iscrizione  all'albo   dovranno
permanere almeno due anni, a decorrere  dall'assunzione  in  servizio
quale segretario titolare, nell'albo regionale di prima assegnazione,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  465/1997.  In  tale  ultimo   caso
l'obbligo  di  permanenza  biennale  si  intende  riferito   all'albo
regionale in cui viene conseguita la prima nomina.