Art. 5 Procedura concorsuale 1. Gli esami di ammissione al corso-concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. 2. Gli esami sono preceduti da una preselezione. 3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte quei candidati che, superata la prova preselettiva, si siano utilmente collocati nei primi seicentosettantadue posti, corrispondenti a tre volte il numero delle iscrizioni all'albo da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 11, del presente bando. 4. Al termine delle prove di cui al comma 1, i primi 291 (duecentonovantuno) classificati - pari ai soggetti da iscrivere all'albo incrementato di una percentuale del 30% - sono ammessi a partecipare ad un corso-concorso della durata di nove mesi, seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso una o piu' amministrazioni locali. 5. Durante il corso e' prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento. Al termine del corso e del tirocinio i partecipanti sono sottoposti ad una verifica finale dell'apprendimento, consistente nella discussione di una tesi e in una prova orale, sulla base della quale si da' luogo alla predisposizione della graduatoria finale del corso-concorso. 6. In base alla graduatoria di cui al comma 5, si procede sia al rilascio dell'abilitazione nei limiti del numero delle iscrizioni da effettuarsi all'albo, secondo quanto previsto dal presente bando, sia alle assegnazioni negli albi regionali con le modalita' previste dall'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. 7. Coloro che conseguiranno l'iscrizione all'albo dovranno permanere almeno due anni, a decorrere dall'assunzione in servizio quale segretario titolare, nell'albo regionale di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. In tale ultimo caso l'obbligo di permanenza biennale si intende riferito all'albo regionale in cui viene conseguita la prima nomina.