Art. 5 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) eventuale prova di preselezione; 
      b) due prove scritte; 
      c) valutazione dei titoli di merito; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti psico-fisici; 
      f) accertamenti attitudinali; 
      g) prova orale; 
      h) prova facoltativa di lingua straniera. 
    I concorrenti ammessi alle prove e agli  accertamenti  suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    2. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso al quale partecipano, tutti i  concorrenti  dovranno  essere
risultati idonei in tutte  le  prove  e  in  tutti  gli  accertamenti
previsti nel precedente comma 1,  compresi  i  concorrenti  di  sesso
femminile per i quali la positivita' del  test  di  gravidanza  abbia
comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del  Presidente  della
Repubblica   15   marzo   2010,   n.   90,   temporaneo   impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.   In   caso
contrario saranno esclusi dal concorso. 
    3. L'Amministrazione della Difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  concorrenti  per  eventuali  infortuni  che  dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.