Art. 5 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) eventuale prova di preselezione; b) due prove scritte; c) valutazione dei titoli di merito; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti psico-fisici; f) accertamenti attitudinali; g) prova orale; h) prova facoltativa di lingua straniera. I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano, tutti i concorrenti dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1, compresi i concorrenti di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 3. L'Amministrazione della Difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.