Art. 5 Pratiche per l'ammissione al concorso dei candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea 1) Per l'ammissione al concorso i cittadini non comunitari dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati dal bando, secondo quanto stabilito dall'art. 4, commi 1, 2. 2) Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel paese di residenza del candidato dovranno: a) tradurre il titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, conseguito all'estero, legalizzarlo e dichiararne il valore «in loco», indicando gli anni complessivi di scolarita' necessari per il suo conseguimento; b) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in Italia, all'inoltro della documentazione di cui al punto a) direttamente all'Opificio delle pietre dure di Firenze, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale o, per i candidati non ancora in possesso del titolo di studio alla data di scadenza dei termini della presentazione della domanda di ammissione, entro l'inizio dei corsi. Fara' fede la data di protocollo di partenza delle citate rappresentanze diplomatiche.