Art. 5 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1. Con decreto rettorale e'  costituita,  presso  ciascuno  degli
atenei di  cui  all'allegato  1,  una  commissione  giudicatrice  del
concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie
giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio
e presieduta dal  componente  avente  maggiore  anzianita'  di  ruolo
ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'. 
    2. La commissione e'  incaricata  di  assicurare  la  regolarita'
dell'espletamento delle prove di esame, ivi compresa la consegna e il
ritiro degli elaborati, nonche' la  verbalizzazione.  La  commissione
valuta la prova d'esame, il curriculum degli studi universitari e  il
voto di laurea, secondo i criteri di cui all'allegato 2,  e  provvede
inoltre a definire la graduatoria dei candidati ai sensi dell'art. 5. 
    3. Con lo stesso decreto e'  nominato  un  apposito  comitato  di
vigilanza ed il responsabile del procedimento. 
    4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle  ore  10,00,  la
commissione   giudicatrice   costituita   presso   la   facolta'   di
giurisprudenza  dell'Universita'  «La  Sapienza»  di   Roma,   previo
controllo dell'integrita' dei plichi  contenenti  le  prove  d'esame,
invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una  delle  tre
buste contenenti le prove d'esame ai sensi dell'art. 4, comma 3,  del
decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. 
    5. Il numero che contrassegna la  prova  d'esame  sorteggiata  e'
comunicato, per via telematica, ai responsabili del  procedimento  di
ciascun ateneo ai fini dell'immediato  espletamento  della  prova  di
esame. La consegna degli elaborati e'  effettuata  contestualmente  a
tutti  i  candidati  presenti  nella  sede  di  esame.  Il  tempo   a
disposizione decorre dal momento  in  cui  la  commissione  autorizza
l'apertura delle buste contenenti i  questionari.  E'  in  ogni  caso
disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia  aperto  il
plico contenente  il  questionario  prima  dell'autorizzazione  della
commissione. 
    6. Per la stampa, la predisposizione  dei  plichi  contenenti  le
singole prove di ammissione, nonche' per l'analisi  e  l'accertamento
dei risultati, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca si avvale del Cineca. 
    7. Il giorno 22 ottobre 2019 i responsabili del  procedimento  di
ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare  gli  elaborati
presso il consorzio interuniversitario Cineca, al quale inoltrano per
la   correzione   i   moduli   risposte   compilati   dai   candidati
successivamente all'espletamento della prova d'esame. 
    8. L'esito della correzione degli  elaborati  e'  comunicato  dal
Cineca stesso ai responsabili del procedimento di ciascun  ateneo  ai
fini della valutazione di cui all'art. 6 da parte  della  commissione
giudicatrice.