Art. 5 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sara' prorogato al primo giorno feriale successivo. 2. La domanda di partecipazione puo' essere presentata per uno soltanto dei ruoli/corpi di cui al precedente art. 1 comma 1. Tuttavia i candidati al concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei requisiti rispettivamente previsti, un solo altro ruolo/Corpo tra quelli elencati alla lettera b) per cui concorrere in caso di inidoneita' derivante dalla carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD. 3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, copia per immagini (file in formato PDF o JPEG) dell'atto di assenso riportato nell'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare (eventuale atto di assenso di cui al precedente comma 1.) alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 13, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. E' cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: atto_assenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 13 del presente decreto. 5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Qualora il candidato non riceva il messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione puo' comunque constatare l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla propria area privata del portale dei concorsi ove trovera' la ricevuta della stessa e, nella sezione «le mie notifiche» copia del messaggio di acquisizione. 6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche' nei siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3. 9. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 10. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione. 11. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 12. La direzione generale per il personale militare o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.