Art. 5 
 
                 Attribuzione di punteggi aggiuntivi 
 
    1. Nella formazione degli elenchi di cui al precedente art. 4, le
competenti amministrazioni, una volta formate le graduatorie su  base
provinciale (o comunque territoriale  secondo  la  vigente  normativa
regionale),  provvedono  a  calcolare  i   punteggi   aggiuntivi   da
attribuire  a  tutti  coloro  che  ne  abbiano  diritto   nell'ambito
dell'intera  graduatoria,  in  conformita'  con  l'art.   14,   comma
10-quater del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  coordinato  con
modifiche dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26. 
    2.   Il   punteggio   aggiuntivo   e'   quantificato   calcolando
preliminarmente, per ogni graduatoria, la media ottenuta  sommando  i
punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto. 
    3. Sulla media viene calcolato il 15%  al  fine  di  ottenere  il
punteggio aggiuntivo  da  attribuire,  in  ciascuna  graduatoria,  in
favore di tutti soggetti che abbiano maturato i titoli di  preferenza
di cui all'art. 50, comma 1-quater del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    4. Sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere
il punteggio aggiuntivo da attribuire, in  ciascuna  graduatoria,  in
favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli  di  preferenza  di
cui all'art. 50, comma 1-quinquies del citato decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90.