Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed e' presieduta da un consigliere di stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, oppure da un prefetto, anche collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio alla data del decreto che indice il bando di concorso, ed e' cosi' composta: a) due funzionari di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente; b) due professori o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame. Per la prova nella lingua straniera e per la prova di informatica, la commissione esaminatrice e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato, esperto in informatica. 2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno. 4. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 5. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.