Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione  esaminatrice  del  concorso  e'  nominata  con
decreto del Capo  della  polizia-direttore  generale  della  pubblica
sicurezza ed  e'  presieduta  da  un  consigliere  di  stato,  da  un
magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a
consigliere di Stato, oppure  da  un  prefetto,  anche  collocato  in
quiescenza da non oltre un quinquennio  alla  data  del  decreto  che
indice il bando di concorso, ed e' cosi' composta: 
      a) due funzionari di polizia  con  qualifica  non  inferiore  a
primo dirigente; 
      b) due professori o ricercatori universitari esperti in  una  o
piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame. 
    Per  la  prova  nella  lingua  straniera  e  per  la   prova   di
informatica, la commissione esaminatrice e' integrata da  un  esperto
nelle lingue straniere e da un dirigente  tecnico  della  Polizia  di
Stato, esperto in informatica. 
    2. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli  del
personale dell'amministrazione civile dell'interno. 
    4. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    5. La commissione esaminatrice  e  le  commissioni  di  cui  agli
articoli 11, 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale  di
supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.