Art. 5 
 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
 
    1. Sono esclusi dal concorso i candidati: 
      a) che non siano cittadini italiani; 
      b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) che non siano in  possesso  del  titolo  di  studio  secondo
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c); 
      d) che abbiano un'eta' inferiore a diciotto  anni  o  superiore
a trentacinque anni, nel caso non siano dipendenti del Senato; 
      e) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in  relazione
alle specifiche mansioni professionali  dell'Assistente  parlamentare
di cui all'art. 27 del Testo Unico, secondo quanto previsto dall'art.
2, comma 1, lettera e). 
    2. Il  candidato  ricevera'  notizia  di  determinazioni  che  lo
escludono  dal  concorso  all'interno  dell'apposita  area  riservata
dell'applicazione  informatica   di   gestione   della   domanda   di
partecipazione. 
    3. Tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato  puo'  disporre
l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento  della  procedura  di
concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla  data
di scadenza del termine per l'invio della domanda  di  partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'art. 3.