Art. 5 Cause di esclusione dal concorso 1. Sono esclusi dal concorso i candidati: a) che non siano cittadini italiani; b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; c) che non siano in possesso del titolo di studio secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c); d) che abbiano un'eta' inferiore a diciotto anni o superiore a trentacinque anni, nel caso non siano dipendenti del Senato; e) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali dell'Assistente parlamentare di cui all'art. 27 del Testo Unico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e). 2. Il candidato ricevera' notizia di determinazioni che lo escludono dal concorso all'interno dell'apposita area riservata dell'applicazione informatica di gestione della domanda di partecipazione. 3. Tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione al concorso con le modalita' di cui all'art. 3.