Art. 5. Commissioni giudicatrici Su proposta del Comitato esecutivo (Organo del Dottorato internazionale), il rettore di ciascuna Universita' partner nomina la commissione giudicatrice che effettuera' le operazioni concorsuali presso la rispettiva sede. I candidati potranno sottoporre la propria domanda di ammissione ad una sola delle tre Commissioni giudicatrici. Ciascuna Commissione e' composta da quattro membri, uno dei quali di nazionalita' diversa da quella della sede presso cui la Commissione opera. In caso di indisponibilita' di tale docente, la Commissione sara' composta da tre membri. Al termine della selezione, ciascuna Commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio da ciascuno di essi, e compila una graduatoria di merito.