Art. 5. Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi Il concorso si svolge per titoli ed esami. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. La commissione esaminatrice ha a disposizione 10 punti per la valutazione dei titoli, 40 punti per la prova scritta e 40 per la prova orale . Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 24 punti nella prova scritta. La prova orale si intende superata se il candidato riporta un punteggio di almeno 24 punti. Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle prove scritta e orale.