Art. 5.

    Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi


   Il  concorso  si  svolge  per  titoli ed esami. La valutazione dei
titoli  e'  effettuata  dopo  la prova scritta e prima che si proceda
alla correzione dei relativi elaborati.
   La  commissione  esaminatrice  ha  a  disposizione 10 punti per la
valutazione  dei  titoli,  40  punti per la prova scritta e 40 per la
prova orale .
   Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un
punteggio  non  inferiore  a  24  punti nella prova scritta. La prova
orale  si  intende  superata  se il candidato riporta un punteggio di
almeno  24  punti.  Il  punteggio complessivo sara' determinato dalla
somma  dei  punteggi  conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle
prove scritta e orale.