Art. 6.

                     Documentazione da produrre

    I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta  di  cui ai
successivi   artt. 16  e  18  dovranno  presentare  o  far  pervenire
direttamente   al   comando  provinciale  della  Guardia  di  finanza
competente,   entro   venti   giorni   dalla  data  di  comunicazione
dell'idoneita'  stessa,  i  certificati  rilasciati  dalle competenti
autorita'  su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei
casi  previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono   ai   candidati   i   titoli   preferenziali  stabiliti
dall'articolo 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    I   candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  dovranno
presentare  o  far  pervenire al comando provinciale della Guardia di
finanza  competente,  a  pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione dell'esito del concorso:
      a) se di sesso maschile, uno dei seguenti documenti:
        copia  autenticata  dello  stato  di servizio o del foglio di
congedo  illimitato  o  del  foglio  matricolare  per i candidati che
abbiano prestato o prestino servizio militare;
        foglio   di  congedo  illimitato  provvisorio  o  certificato
dell'esito  di leva rilasciato dal Comune per i candidati che abbiano
soltanto  concorso  alla  leva.  Per  i  riformati o per i dichiarati
rivedibili,  il  motivo  della  riforma  o  della  rivedibilita' deve
risultare dal certificato;
        certificato  di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal
Comune, per i candidati che non abbiano ancora concorso alla leva.
    I  candidati  appartenenti  a classi per le quali non siano state
ancora  compilate  le liste di leva devono produrre una dichiarazione
del  sindaco,  dalla  quale  risulti  che essi saranno compresi nelle
liste della propria classe di leva;
      b) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
      c) certificato  di  stato  civile libero. Ne sono esonerati gli
aspiranti  il  cui  estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione
dello  stato  civile.  I  vedovi  e  le  vedove  senza  prole  devono
presentare lo stato di famiglia;
      d) certificato di cittadinanza italiana ;
      e) certificato  dal  quale  risulti  che  il candidato gode dei
diritti  politici.  Tale  documento deve essere prodotto soltanto dai
candidati che abbiano superato la minore eta' prima del termine utile
per la presentazione della domanda;
      f) certificato  generale  del  casellario  giudiziale  (non  e'
ammesso  il  certificato  penale); per i candidati nati all'estero il
certificato  dovra'  essere rilasciato dal casellario centrale presso
il Ministero della giustizia;
      g) domanda  diretta  al  Ministero  della  difesa  con  cui  il
candidato  che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di
rinunciarvi  per  conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia
di finanza in qualita' di allievo;
      h)  l'originale  diploma  del  titolo  di  studio  o  una copia
autentica in conformita' dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un
certificato con l'indicazione del voto assegnato.
    I  vincitori che siano stati riformati, in sede di visita di leva
o  successivamente,  devono  produrre,  all'ingresso in Accademia, la
documentazione attestante la revisione del giudizio di riforma.
    I  vincitori dei posti riservati di cui al precedente articolo 1,
secondo   comma,   dovranno,   inoltre,   far  pervenire  al  comando
provinciale della Guardia di finanza competente, a pena di decadenza,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  dell'esito del
concorso, l'attestato di cui al predetto articolo 1.
    I  vincitori  del concorso dovranno comunque presentare il titolo
originale  di  studio  entro il 31 marzo 2001. In caso di smarrimento
del  predetto  diploma  il  vincitore del concorso dovra' presentare,
entro  lo  stesso  termine del 31 marzo 2001, un certificato su carta
legale  rilasciato  dal  provveditore agli studi ai sensi della legge
7 febbraio 1969, n. 15.
    I  diplomi  ed  i  certificati  rilasciati  dai  capi  di  scuole
parificate  o  legalmente  riconosciute devono essere legalizzati dal
provveditore  agli  studi;  sono  esenti  dalla legalizzazione quelli
rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.
    I  titoli  di  studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione alle Universita'.
    Quando  la certificazione e' rilasciata da uno stesso ufficio, in
luogo  dei  documenti  indicati  alle  lettere  b), c), d) ed e), gli
interessati  possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e
qualita' personali richiesti dai singoli documenti.
    I  documenti  di cui alle precedenti lettere a), primo comma, c),
d),   e)  ed  f)  devono  essere  di  data  posteriore  a  quella  di
pubblicazione  del  presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e cosi'
pure  quello  contenente  piu'  certificazioni e quello previsto alla
lettera  b), secondo comma, se esso tiene anche luogo del certificato
di stato libero.
    Nei  casi  di  forza maggiore,  il comando centro di reclutamento
della  Guardia  di  finanza si riserva la facolta' di ammettere altri
documenti  e  di  prescrivere  atti  notori in sostituzione di quelli
previsti  dal  presente  bando,  e,  per  quelle  documentazioni  che
risultassero  formalmente  irregolari,  si  riserva  la  facolta'  di
accoglierne  la  successiva  regolarizzazione  anche  oltre i termini
anzidetti.
    I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile possono essere
regolarizzati,  improrogabilmente,  entro  trenta  giorni  dalla data
della  relativa comunicazione; i documenti si considerano prodotti in
tempo  utile  anche  se  spediti  a  mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  entro  il  termine  sopraindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    I  candidati  in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei
Carabinieri,   nella   Polizia  di  Stato  o  nel  corpo  di  Polizia
penitenziaria,     nonche'    quelli    in    servizio    di    ruolo
nell'amministrazione  statale,  devono produrre soltanto il titolo di
studio  prescritto  dal precedente art. 2, nonche' l'attestato di cui
al precedente articolo 1 se vincitori dei posti riservati.
    I    citati   documenti   potranno   essere   prodotti   mediante
dichiarazioni  sostitutive  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  20 ottobre 1998, n. 403. Le dichiarazioni false e mendaci
saranno  perseguite  penalmente  ai  sensi  dell'art. 26  della legge
4 gennaio 1968, n. 15.