Art. 6. Formazione della graduatoria di merito La commissione esaminatrice formulera' la graduatoria di merito per l'attribuzione del posto, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nel colloquio interdisciplinare da ciascun candidato. I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento AA.GG. e personale, servizio reclutamento, via della Stamperia n. 68/A - 00187 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli, gia' indicati nella domanda, di preferenza e precedenza nella nomina, a pena di decadenza dal beneficio. Dovra' risultare il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso. Verranno applicate, a parita' di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza e precedenza previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse; se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati conseguono pari punteggio e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997.