Art. 6.

               Formazione della graduatoria di merito

    La  commissione  esaminatrice formulera' la graduatoria di merito
per  l'attribuzione  del  posto,  secondo  l'ordine  dei  punti della
votazione  complessiva risultante dalla somma dei punteggi conseguiti
nella  prova  scritta  e  nel  colloquio interdisciplinare da ciascun
candidato.
    I  concorrenti  che  abbiano  superato  il colloquio dovranno far
pervenire  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, dipartimento
AA.GG.  e  personale,  servizio  reclutamento,  via  della  Stamperia
n. 68/A  - 00187 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla  data  del  colloquio,  i  documenti attestanti il possesso dei
titoli, gia' indicati nella domanda, di preferenza e precedenza nella
nomina,  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio.  Dovra' risultare il
possesso  dei  predetti  titoli  alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Verranno  applicate,  a parita' di punteggio, le norme vigenti in
materia  di  preferenza e precedenza previste dall'art. 5 del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse;
se   a   conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali  due  o  piu'  candidati  conseguono  pari punteggio e'
preferito  il  candidato  piu'  giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma  9, della legge n. 191/1998, modificativo dell'art. 3, comma 7,
della legge n. 127/1997.