Art. 6. Ammissione al colloquio Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova pratica attitudinale una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. I soli candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova pratica attitudinale. Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella prova pratica attitudinale di cui al precedente art. 5 e della votazione conseguita nel colloquio.