Art. 6. Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei posti banditi. A parita' di punteggio complessivo la preferenza e' determinata: a) dalla minore anzianita' di conseguimento del titolo di studio; b) in caso di ulteriore parita', dalla minore eta' del candidato. Le borse che restino interamente disponibili, per rinuncia o decadenza dei vincitori, possono essere assegnate ai successivi idonei, secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore e, in ogni modo, non oltre i sei mesi dalla data d'approvazione della graduatoria. Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data d'inizio dell'attivita' di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa per incompatibilita' di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa puo' essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in base alla disponibilita' finanziaria residua e alla valutazione scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore a quello inizialmente previsto.