Art. 6. Approvazione della graduatoria ed ammissione ai corsi Con decreto rettorale si procedera' ad approvare la graduatoria generale di merito che sara' formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane. Le suindicate graduatorie generali di merito relative ai singoli concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 16o ciclo - saranno affisse il 15 gennaio 2001, all'albo dell'Ateneo ubicato presso: a) sede rettorato di Napoli - Via S. Maria di Costantinopoli, 16; b) sede rettorato di Caserta - Viale Beneduce, 10; c) piazza Luigi Miraglia - Palazzo Bideri, Napoli, nonche' presso l'ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Luigi Miraglia - Palazzo Bideri, Napoli. Tale affissione avra' valore di notifica ufficiale agli interessati. Entro e non oltre cinque giorni dalla data di affissione delle suindicate graduatorie e precisamente entro il 19 gennaio 2001, i candidati utilmente collocati in una unica graduatoria dovranno rendere dichiarazione di accettazione dell'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca presso la Seconda Universita' degli studi di Napoli - ufficio affari generali, sito in Caserta, viale Beneduce, 10, nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle 12 e nei giorni di lunedi' e mercoledi' anche dalle ore 14,30 alle ore 16. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato entro e non oltre cinque giorni dalla data di affissione delle suindicate graduatorie e con le stesse modalita' di cui al precedente comma. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio, e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza. Art. 7. Ammissioni in sovrannumero I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei alle prove di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca possono essere ammessi al corso anche in sovrannumero, ai sensi dell'art. 9 del regolamento di Ateneo recante norme in materia di dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 2812 del 24 agosto 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti del numero massimo delle unita' dei dottorandi che la struttura e' in grado di formare. La richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso. Le richieste saranno accolte secondo l'ordine di presentazione, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del collegio dei docenti del dottorato circa la compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'.