Art. 6. Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori La commissione esaminatrice formulera', per ogni posizione, la graduatoria finale di merito, sommando al punteggio relativo al possesso dei titoli la votazione conseguita nel colloquio. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. L'immissione in servizio sara' subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti. La graduatoria finale rimarra' efficace, a norma di legge, per eventuali esigenze che richiedono il reclutamento di ulteriori unita' di personale per i quali la selezione e' stata bandita, ovvero per eventuale copertura dei posti che dovessero rendersi disponibili. Il segretario generale provvedera' a stipulare con i vincitori del concorso un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, regolato sulla scorta del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dipendenti delle regioni-autonomie locali anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. I medesimi dovranno assumere servizio entro il termine indicato nell'apposito invito, che verra' loro spedito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I candidati che avranno conseguito la nomina, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa.