Art. 6. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno quattordici ventesimi. L'amministrazione effettuera' la relativa comunicazione almeno venti giorni prima del giorno in cui i candidati dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte e nella valutazione dei titoli presentati. Il colloquio s'intendera' superato se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno quattordici ventesimi.