Art. 6.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato   in   ciascuna  prova  scritta  una  votazione  di  almeno
quattordici ventesimi.
    L'amministrazione  effettuera'  la  relativa comunicazione almeno
venti  giorni  prima del giorno in cui i candidati dovranno sostenere
la prova stessa.
    Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato
nelle   singole   prove   scritte  e  nella  valutazione  dei  titoli
presentati.
    Il colloquio s'intendera' superato se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno quattordici ventesimi.