Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per  il  corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.  In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Almeno  il  50%  delle borse di studio sara' assegnato a laureati
provenienti da altre sedi universitarie anche estere.
    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste. In
caso  di  ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di
studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescienza in godimento
da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il  rapporto  di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato
di  ricerca,  il  rapporto  di  lavoro con l'amministrazione pubblica
cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta
la  ripetizione  degli  importi  corrisposti  ai  sensi  del  secondo
periodo.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione  di  carriera  e  del  trattamento  di  quiescenza  e di
previdenza.