Art. 6. I candidati saranno ammessi ai corsi previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I titolari di assegni di ricerca, previo superamento delle prove d'esame, potranno frequentare i corsi di dottorato di rierca in sovrannumero, e saranno tenuti al pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza. Ai dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni, utilmente collocati nella graduatoria di merito dei vincitori e' applicata la norma di cui alla legge n. 476/1984 come modificata dall'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il dipendente pubblico, vincitore su un posto con borsa di studio, che rinuncia alla stessa, sara' ammesso al corso di dottorato previo pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza.