Art. 6. Preferenza e precedenza a parita' di merito Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto la selezione; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nei lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. In caso di ulteriore parita' di merito e di titoli, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta' (legge 16 giugno 1998, n. 191). I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire a questo Ateneo, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in originale o in copia autenticata, in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2001, attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (vedi allegati B e C).