Art. 6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1955, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari