Art. 6.
    1. Alla domanda devono essere allegati:
      1)  un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 12, nel quale sono indicati gli
studi  compiuti,  gli  esami superati, i titoli conseguiti, i servizi
prestati,  le  funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra
attivita'   (scientifica,   didattica,  pubblicistica)  eventualmente
esercitata;
      2)   certificato,   rilasciato  dalla  competente  universita',
attestante  le  votazioni  riportate  nei  singoli esami e nell'esame
finale di laurea;
      3)  copia  dello  stato matricolare civile a data recente per i
candidati  appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c)
ed e) dell'art. 2;
      4) certificato comprovante l'iscrizione nell'albo professionale
degli  avvocati  per  i  candidati appartenenti alla categoria di cui
alla lettera d) dell'art. 2.
    2.  Verranno  comunque  prese  in considerazione le dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni  e  di  atto  notorio  previste dagli
articoli 46   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
    3. I candidati di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente
art. 2   hanno  facolta'  di  esibire  i  propri  lavori  giudiziari,
corredati  di  dichiarazione  del competente ufficio di cancelleria o
segreteria  che  ne  attesti l'avvenuto deposito e nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni.
    4. I candidati di cui alla lettera e) del precedente art. 2 hanno
facolta'  di  esibire i lavori originali elaborati per il servizio da
essi  prestato,  corredati di dichiarazione rilasciata dal competente
organo   dell'amministrazione   di   appartenenza,   che  ne  attesti
l'autenticita'.
    5.  Tutti  i candidati possono esibire pubblicazioni che siano in
regola  con  le  norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni ed integrazioni.
    6.  I  candidati  che hanno inoltrato domanda di partecipazione a
precedenti concorsi a referendario della Corte dei conti possono fare
riferimento ai titoli gia' presentati negli ultimi tre anni, eccezion
fatta  per  lo  stato  matricolare  che  comunque  deve essere a data
recente.
    7. Non e' ammesso il riferimento a documenti in possesso di altre
amministrazioni.