Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
    In  caso di rinuncia o di mancata o tardiva accettazione da parte
degli  aventi  diritto,  subentra  altro  candidato, secondo l'ordine
della graduatoria.