Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  titolari di assegno di ricerca possono essere ammessi ai corsi
di  dottorato  anche  in  sovrannumero, fermo restando il superamento
delle  prove  di ammissione, a condizione che il dottorato di ricerca
cui  partecipano  riguardi  la  stessa  area scientifico-disciplinare
della ricerca per la quale sono destinatari di assegni.