Art. 6.

                   Valutazione prove di ammissione

    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso  alla  prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    La  prova  orale  si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.