Art. 6. Ammissione ai corsi Il rettore, per ogni concorso di dottorato, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli atti, dichiara i nominativi degli idonei approvando la graduatoria generale di merito e attribuisce ai vincitori le borse fino alla concorrenza dei posti disponibili e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997. La graduatoria generale di merito degli idonei e' affissa all'albo ufficiale del Politecnico di Bari. L'accettazione degli aventi diritto deve pervenire al Politecnico di Bari entro e non oltre 10 giorni a partire dal giorno successivo a quello della notifica, insieme alla documentazione richiesta, indicata nel successivo art. 7, pena decadenza del diritto stesso. In corrispondenza di eventuali rinunce o di decadenza degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. I candidati subentranti dovranno far pervenire l'accettazione, insieme alla documentazione richiesta indicata nel successivo art. 7, entro e non oltre 10 giorni a partire dal giorno successivo a quello della notifica. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Il subentro dopo l'inizio del corso puo' essere consentito, su parere positivo insindacabile del collegio dei docenti, entro e non oltre due mesi dall'inizio del corso stesso, con la eventuale erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata.