Art. 6.

              Prove - Programma di esame - Valutazione

    Le prove del concorso consistono:
      a) in una prova scritta e in una prova pratica;
      b) in una prova orale.
    I programmi relativi sono riportati nell'allegato 1.
    Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  i candidati che
avranno  riportato in ognuna delle singole prove scritta e pratica un
punteggio non inferiore a 70 punti su 100.
    Supereranno  la  prova  orale  e saranno, pertanto, inclusi nella
graduatoria  di  merito  i  candidati  che nella prova stessa avranno
riportato un punteggio non inferiore a 70 punti su 100.
    La votazione complessiva, per i candidati che avranno superato la
prova  orale,  risultera'  dalla  somma del punteggio riportato nella
valutazione  dei  titoli, dalla media dei voti conseguiti nella prova
scritta e nella prova pratica e dalla votazione riportata nella prova
orale.
    I  candidati  che  non  si  presenteranno a sostenere le prove di
esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.