Art. 6.

              Prove - Programma di esame - Valutazione

    Le prove del concorso consistono:
      a) in  due  prove  scritte  una  delle  quali  potra'  essere a
contenuto teorico-pratico;
      b) in una prova orale.
    E' inoltre prevista una prova per la verifica della conoscenza di
una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese,
francese.
    I programmi relativi sono riportati nell'allegato n. 1.
    Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  i candidati che
avranno  riportato in ognuna delle singole prove scritte un punteggio
non inferiore a 28 punti su 40.
    Supereranno  la  prova  orale  e saranno, pertanto, inclusi nella
graduatoria  di  merito  i  candidati  che nella prova stessa avranno
riportato  un  punteggio non inferiore a 28 punti su 40 e che avranno
superato positivamente la prova di conoscenza della lingua straniera.
    La votazione complessiva, per i candidati che avranno superato la
prova  orale,  risultera'  dalla  somma del punteggio riportato nella
valutazione  dei  titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle prove
scritte e dalla votazione riportata nella prova orale.
    I  candidati  che  non  si  presenteranno a sostenere le prove di
esame nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.