Art. 6. Saranno esclusi dal concorso, con provvedimento motivato dell'Amministrazione, i candidati: 1) che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio indicato nel primo comma del precedente art. 3, o che abbiano utilizzato forme diverse di spedizione oltre quella prevista; 2) che abbiano superato il 28° anno di eta' alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale; 3) le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel precedente art. 3; 4) le cui domande siano prive di sottoscrizione; 5) che abbiano riportato condanne penali comportanti l'interdizione dai pubblici uffici; 6) che siano dipendenti dell'ISPESL o di altri enti pubblici; 7) che abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati decaduti da borse di studio conferite dall'ISPESL. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.