Art. 6. Valutazione dei titoli Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: a) periodi di servizio o di attivita', dopo la laurea, nelle attivita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2. Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento delle predette attivita' possono essere cumulati; punti 10. b) ogni altro titolo accademico, professionale, di studio o di ricerca, attinente alla disciplina del trattamento dei dati personali e ai diritti della personalita' (diverso da quello gia' considerato alla lettera a): diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto anche presso universita' straniere; specializzazioni conseguite a seguito di corsi post-lauream, della durata di almeno un biennio, presso universita' o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri; ulteriori diplomi di laurea; vincita di concorsi per la carriera direttiva, in istituzioni la cui attivita' riguardi i campi di interesse dell'Autorita'; abilitazioni professionali; iscrizione ad un ordine professionale; conseguimento di un master di durata almeno semestrale presso qualificati istituti o associazioni italiani o esteri; voto di laurea superiore a quello richiesto ai fini dell'ammissione al concorso; lode conseguita in sede di esame di laurea; ogni altro significativo titolo o esperienza di studio e ricerca della stessa categoria che abbia interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita'; conoscenza di lingue straniere diverse dalla lingua scelta tra l'inglese ed il francese per la prova orale; punti 8. c) pubblicazioni giuridiche a stampa a carattere scientifico. Saranno oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni attinenti alla disciplina del trattamento dei dati personali e ai diritti della personalita'; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione; punti 7 I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in un unico esemplare originale o in copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' presentata separatamente ovvero apposta in calce alla copia stessa. Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte dovra' essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento. Per motivi organizzativi non e' possibile far riferimento a titoli gia' esibiti all'Autorita' o ad altra amministrazione pubblica. I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata, saranno presi in considerazione solo se inoltrati entro il termine utile per la presentazione delle domande.