Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    Le  categorie  di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi
attribuibili sono i seguenti:
      a) periodi  di  servizio  o di attivita', dopo la laurea, nelle
attivita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2.
    Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento
delle predette attivita' possono essere cumulati;
    punti 10.
      b) ogni  altro titolo accademico, professionale, di studio o di
ricerca, attinente alla disciplina del trattamento dei dati personali
e  ai  diritti della personalita' (diverso da quello gia' considerato
alla lettera a):
        diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto
anche presso universita' straniere;
        specializzazioni  conseguite a seguito di corsi post-lauream,
della  durata  di almeno un biennio, presso universita' o istituti di
istruzione  universitaria  italiani  o  esteri;  ulteriori diplomi di
laurea;
        vincita di concorsi per la carriera direttiva, in istituzioni
la cui attivita' riguardi i campi di interesse dell'Autorita';
        abilitazioni professionali;
        iscrizione ad un ordine professionale;
        conseguimento di un master di durata almeno semestrale presso
qualificati istituti o associazioni italiani o esteri;
        voto   di   laurea  superiore  a  quello  richiesto  ai  fini
dell'ammissione al concorso;
        lode conseguita in sede di esame di laurea;
        ogni  altro  significativo  titolo  o  esperienza di studio e
ricerca  della  stessa  categoria che abbia interesse per l'attivita'
istituzionale dell'Autorita';
        conoscenza  di  lingue  straniere diverse dalla lingua scelta
tra l'inglese ed il francese per la prova orale;
    punti 8.
      c) pubblicazioni  giuridiche  a stampa a carattere scientifico.
Saranno  oggetto  di  valutazione soltanto le pubblicazioni attinenti
alla disciplina del trattamento dei dati personali e ai diritti della
personalita';    non   saranno   presi   in   considerazione   lavori
ciclostilati,  dattilografati  e  manoscritti.  I  lavori in corso di
stampa  saranno  presi  in considerazione soltanto se accompagnati da
una  dichiarazione  dell'editore  che  sono  stati  accettati  per la
pubblicazione;
    punti 7
    I  titoli  e  le pubblicazioni devono essere prodotti in un unico
esemplare  originale  o  in  copia autenticata mediante dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta' presentata separatamente ovvero
apposta  in  calce  alla copia stessa. Alle dichiarazioni sostitutive
eventualmente  prodotte  dovra'  essere  allegata  la fotocopia di un
documento di riconoscimento.
    Per  motivi  organizzativi  non  e'  possibile  far riferimento a
titoli   gia'   esibiti  all'Autorita'  o  ad  altra  amministrazione
pubblica.
    I  titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata,
saranno  presi  in  considerazione solo se inoltrati entro il termine
utile per la presentazione delle domande.