Art. 6. Valutazione dei titoli I punteggi massimi assegnabili per i titoli sono i seguenti: a) diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, conseguito con votazione di 60/60; punti 10; b) diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, conseguito con votazione compresa tra 54 e 59; punti 8; c) diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, conseguito con votazione compresa tra 48 e 53; punti 6; d) diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, conseguito con votazione compresa tra 42 e 47; punti 4; e) diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, conseguito con votazione compresa tra 36 e 41; punti 2; f) diploma di laurea specialistica o conseguito nel previgente ordinamento universitario, con votazione 110/110 e lode; punti 10; g) diploma di laurea specialistica o conseguito nel previgente ordinamento universitario, con votazione 110/110; punti 8; h) diploma di laurea specialistica o conseguito nel previgente ordinamento universitario, con votazione da 105 a 109; punti 5; i) diploma di laurea specialistica o conseguito nel previgente ordinamento universitario, con votazione da 100 a 104; punti 4; j) diploma di laurea specialistica o conseguito nel previgente ordinamento universitario, con votazione inferiore a 100; punti 3; k) diploma di laurea triennale, conseguito con votazione 110/110 e lode; punti 5; l) diploma di laurea triennale, conseguito con votazione 110/110; punti 4; m) diploma di laurea triennale, conseguito con votazione da 105 a 109 punti 3; n) diploma di laurea triennale, conseguito con votazione da 100 a 104; punti 2; o) diploma di laurea triennale, conseguito con votazione inferiore a 100; punti 1. I titoli di studio, con l'indicazione della votazione, possono essere prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', la quale puo' essere presentata separatamente o essere apposta in calce alla copia stessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. Il possesso dei predetti titoli di studio puo' essere, altresi', dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte dovra' essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento. Le attestazioni eventualmente spedite a parte, a mezzo di raccomandata, saranno prese in considerazione solo se inoltrate entro il termine utile per la presentazione delle domande.