Art. 6.
    1.  La  prova  orale consiste nella discussione di un tema avente
per  oggetto  una  contestazione giudiziale, nella quale il candidato
dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori.
    2. Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il
tema.
    3.  La  prova  orale e' pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.