Art. 6.

                   Preferenze a parita' di merito

    I  candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  dovranno far
pervenire  al  Magnifico  Rettore  dell'Universita'  degli  studi  di
Milano-Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, entro il
termine   perentorio   di   quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno
successivo  a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti
in  carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a
parita' di valutazione.
    Tali  documenti  potranno  essere  sostituiti,  nei casi previsti
dalla   legge   da  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in  tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  di  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi e i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
      21)  coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data  del  31 dicembre  1997,  per  almeno  dodici  mesi, in progetti
approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre
1996,  convertito  con  modificazioni,  dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608,  in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la
medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      1)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      2)  dall'aver  prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      3) dalla minore eta'.