Art. 6.

                        Obblighi di servizio

    I  volontari  si  impegnano ad espletare il servizio per tutta la
sua  durata  e  ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio
civile  dettate  dalla  normativa  primaria  e  secondaria,  a quanto
indicato  nel  contratto  di  servizio  civile  e  alle  prescrizioni
impartite   dall'ente  d'impiego  in  ordine  all'organizzazione  del
servizio e alle particolari condizioni di espletamento.
    Il volontario e' in particolare tenuto al rispetto dell'orario di
servizio   nonche'  al  rispetto  delle  condizioni  riguardanti  gli
eventuali  obblighi  di pernottamento, o di altra natura, connessi al
progetto medesimo.
    L'interruzione  del  servizio  senza  giustificato  motivo, prima
della scadenza prevista, comporta l'impossibilita' di partecipare per
il  futuro  alla  realizzazione  di nuovi progetti di servizio civile
volontario,  nonche' la decadenza dai benefici eventualmente previsti
dallo specifico progetto.