Art. 6.

                              Punteggi

    La   commissione  esaminatrice  di  cui  al  precedente  articolo
disporra'   complessivamente  di  un  massimo  di  100  punti,  cosi'
ripartiti:
      30 punti per i titoli;
      70 punti per le prove d'esame.
    I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
      30 punti per le prove scritte (media delle due prove);
      40 punti per il colloquio.