Art. 6. Punteggi La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo disporra' complessivamente di un massimo di 100 punti, cosi' ripartiti: 30 punti per i titoli; 70 punti per le prove d'esame. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti: 30 punti per le prove scritte (media delle due prove); 40 punti per il colloquio.