Art. 6. Punteggio delle prove La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla prova orale. La valutazione dei titoli, previa indicazione dei criteri, sara' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40. Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in una lingua diversa dall'italiano. Tale possibilita' dovra' essere subordinata ad un'espressa e motivata determinazione assunta dalla commissione giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso. Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa. Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio delle due prove e dei titoli. I verbali del concorso devono essere trasmessi all'amministrazione che, entro i quindici giorni successivi, provvede con decreto all'approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli stessi alla commissione per eventuali regolarizzazioni ed integrazioni. Dopo l'approvazione le graduatorie vengono pubblicate sul sito web e sull'albo dell'Universita'. Gli atti dei concorsi sono pubblici. Ai candidati e' consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e dal regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso. L'amministrazione puo' rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.