Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    Ai  sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693, la valutazione dei titoli e' effettuata dopo
le  prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
    Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice dispone
di un punteggio massimo di 25 punti.
    Il  punteggio  per la valutazione dei titoli e' attributo in base
ai criteri riportati di seguito in tabella:

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    Il  possesso  dei titoli di cui sopra puo' essere attestato anche
con   dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione   ovvero  con
dichiarazione   sostitutiva   di  atto  notorio  (Allegato  2);  tali
dichiarazioni,  formulate  nei  casi  e  nel rispetto delle modalita'
previste  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000,
devono essere sottoscritte dal candidato.
    In   luogo   delle   certificazioni   rilasciate   dall'autorita'
competente,  il  candidato  puo' presentare in carta semplice e senza
autentica di firma le seguenti dichiarazioni:
      1. dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46 decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 445/2000 (es: stato di famiglia,
iscrizione   albi   professionali,   possesso   titolo   di   studio,
specializzazioni, abilitazioni, etc.).
      2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta': per tutti
gli stati, fatti e qualita' personali non compresi nell'elenco di cui
al citato art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(es:   attivita'   di   servizio,   incarichi  libero  professionali,
conformita' all'originale di titoli/pubblicazioni presentati in copia
etc.).
    La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' richiede una
delle seguenti forme:
      a) deve essere sottoscritta personalmente dal candidato dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione;
    oppure
      b)  deve  essere  spedita  per  posta  o  consegnata  da terzi,
unitamente  a  fotocopia semplice di documento di identita' personale
del sottoscrittore.
    In  ogni  caso,  la  dichiarazione  resa dal candidato, in quanto
sostitutiva  a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti  gli  elementi  necessari alla valutazione del titolo prodotto;
l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo autocertificato.
    In   particolare,   con  riferimento  al  servizio  prestato,  la
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (unica alternativa al
certificato  di  stato  di  servizio),  allegata  o  contestuale alla
domanda,  resa  con  le  modalita'  sopra  indicate,  deve  contenere
l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio e' stato
prestato;  la  qualifica  rivestita,  il  tipo  di rapporto di lavoro
(tempo  pieno,  tempo  definito,  part-time)  le  date  di  inizio  e
conclusione  del  servizio  prestato  nonche'  eventuali interruzioni
(aspettative  senza  assegni,  sospensioni  cautelari,  etc.) ed ogni
altra indicazione necessaria alla valutazione del servizio stesso.
    L'Amministrazione  e' tenuta ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita'  del  contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Le dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza dell'interessato
dai  benefici  eventualmente  conseguiti,  comportano  l'applicazione
delle  sanzioni  penali previste per le ipotesi di falsita' in atti e
dichiarazioni mendaci.
    Non   saranno   valutati   i  titoli  che  perverranno  a  questa
Amministrazione  successivamente  alla  data  di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso.