Art. 6.

                   Approvazione della graduatoria

    L'Amministrazione,  accertata  la  regolarita'  della  procedura,
approva  gli  atti,  formula  la  graduatoria  generale  di  merito e
dichiara il vincitore con decreto dirigenziale.
    La  suddetta  graduatoria e' formata secondo l'ordine decrescente
del   punteggio   complessivo  riportato  da  ciascun  candidato  con
l'osservanza,  a  parita'  di punti, dei criteri di cui al successivo
art. 7.
    Tale  graduatoria  generale  di  merito  sara'  affissa  all'Albo
dell'Ateneo e trasmessa all'Ufficio relazioni con il pubblico.
    La  graduatoria  generale  di  merito restera' valida per 24 mesi
dalla  data  del provvedimento formale di approvazione degli atti dei
concorso, salvo diverse disposizioni di legge.
    Dalla  data di trasmissione all'Ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.