Art. 6. Approvazione della graduatoria L'Amministrazione, accertata la regolarita' della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara il vincitore con decreto dirigenziale. La suddetta graduatoria e' formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato con l'osservanza, a parita' di punti, dei criteri di cui al successivo art. 7. Tale graduatoria generale di merito sara' affissa all'Albo dell'Ateneo e trasmessa all'Ufficio relazioni con il pubblico. La graduatoria generale di merito restera' valida per 24 mesi dalla data del provvedimento formale di approvazione degli atti dei concorso, salvo diverse disposizioni di legge. Dalla data di trasmissione all'Ufficio relazioni con il pubblico della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.