Art. 6. Borse di studio e contributi L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 10.561,54 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a proseguire il dottorato di ricerca, l'amministrazione non chiedera' la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali il dottorando ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite dal collegio dei docenti. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero in misura pari al cinquanta per cento dell'importo stabilito. La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili. Alla data di pubblicazione del presente bando non sono previste a carico dei dottorandi tasse per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza. L'amministrazione universitaria si riserva comunque di adottare disposizioni diverse in merito. E previsto il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 4. La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista.