Art. 6.

                    Borse di studio e contributi

    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di euro 10.561,54
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata.  Le  borse  di studio verranno assegnate previa valutazione
comparativa  del  merito.  La  durata  della  borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso
dell'anno,  a  proseguire  il dottorato di ricerca, l'amministrazione
non  chiedera'  la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali
il  dottorando  ha  effettivamente  frequentato  i  corsi e svolto le
attivita'  stabilite  dal collegio dei docenti. L'importo della borsa
di   studio   e'  aumentato  per  l'eventuale  periodo  di  soggiorno
all'estero  in  misura  pari  al  cinquanta  per  cento  dell'importo
stabilito.
    La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili.
    Alla data di pubblicazione del presente bando non sono previste a
carico  dei dottorandi tasse per l'accesso ai corsi e per la relativa
frequenza.  L'amministrazione  universitaria  si  riserva comunque di
adottare disposizioni diverse in merito.
    E previsto il pagamento della tassa regionale per il diritto allo
studio  universitario, secondo quanto stabilito dalla legge regionale
3 gennaio 2005 n. 4.
    La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca del
borsista.