Art. 6. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova una votazione di almeno quattordici ventesimi o equipollente. L'amministrazione effettuera' la relativa comunicazione almeno venti giorni prima della data in cui i candidati dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle prove scritte. Il colloquio s'intendera' superato se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno quattordici ventesimi o equipollente.