Art. 6.
                       Valutazione dei titoli
    I punteggi massimi assegnabili per i titoli sono i seguenti:
      a) diploma  quinquennale  di  scuola  secondaria  superiore  di
secondo  grado,  conseguito  con votazione di 60/60 (ovvero 100/100),
punti 10;
      b) diploma  quinquennale  di  scuola  secondaria  superiore  di
secondo  grado, conseguito con votazione compresa tra 54 e 59 (ovvero
tra 90 e 99), punti 8;
      c) diploma  quinquennale  di  scuola  secondaria  superiore  di
secondo  grado, conseguito con votazione compresa tra 48 e 53 (ovvero
tra 80 e 89), punti 6;
      d) diploma  quinquennale  di  scuola  secondaria  superiore  di
secondo  grado, conseguito con votazione compresa tra 42 e 47 (ovvero
tra 70 e 79), punti 4;
      e) diploma  quinquennale  di  scuola  secondaria  superiore  di
secondo  grado, conseguito con votazione compresa tra 36 e 41 (ovvero
tra 60 e 69), punti 2;
      f) diploma  di laurea specialistica o conseguito nel previgente
ordinamento universitario, con votazione 110/110 e lode, punti 10;
      g) diploma  di laurea specialistica o conseguito nel previgente
ordinamento universitario, con votazione 110/110, punti 8;
      h) diploma  di laurea specialistica o conseguito nel previgente
ordinamento universitario, con votazione da 105 a 109, punti 5;
      i) diploma  di laurea specialistica o conseguito nel previgente
ordinamento universitario, con votazione da 100 a 104, punti 4;
      j) diploma  di laurea specialistica o conseguito nel previgente
ordinamento universitario, con votazione inferiore a 100, punti 3;
      k)   diploma  di  laurea  triennale,  conseguito  con votazione
110/110, e lode punti 5;
      l) diploma   di  laurea  triennale,  conseguito  con  votazione
110/110, punti 4;
      m) diploma di laurea triennale, conseguito con votazione da 105
a 109, punti 3;
      n) diploma di laurea triennale, conseguito con votazione da 100
a 104, punti 2;
      o) diploma   di  laurea  triennale,  conseguito  con  votazione
inferiore a 100, punti 1.
    I punteggi per i titoli sopra indicati sono cumulabili fino ad un
massimo di 20 punti.
    Non  sono cumulabili tra loro i punteggi per il diploma di laurea
triennale e il diploma di laurea specialistica.
    I  titoli  di  studio, con l'indicazione della votazione, possono
essere   prodotti   in  originale  o  in  copia  dichiarata  conforme
all'originale   mediante   dichiarazione   sostitutiva   di  atto  di
notorieta',  la  quale  puo' essere presentata separatamente o essere
apposta  in  calce  alla  copia  stessa,  ai  sensi  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445 e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Il  possesso dei predetti titoli di
studio  puo'  essere,  altresi',  dimostrato  mediante  dichiarazione
sostitutiva  di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   n. 445/2000.   Alle   dichiarazioni
sostitutive   eventualmente   prodotte   dovra'  essere  allegata  la
fotocopia di un documento di riconoscimento.
    Le  attestazioni  eventualmente  spedite  a  parte,  a  mezzo  di
raccomandata, saranno prese in considerazione solo se inoltrate entro
il termine utile per la presentazione delle domande.