Art. 6. Valutazione dei titoli I punteggi massimi assegnabili per i titoli sono i seguenti: a) diploma quinquennale di scuola secondaria superiore di secondo grado, conseguito con votazione di 60/60 (ovvero 100/100), punti 10; b) diploma quinquennale di scuola secondaria superiore di secondo grado, conseguito con votazione compresa tra 54 e 59 (ovvero tra 90 e 99), punti 8; c) diploma quinquennale di scuola secondaria superiore di secondo grado, conseguito con votazione compresa tra 48 e 53 (ovvero tra 80 e 89), punti 6; d) diploma quinquennale di scuola secondaria superiore di secondo grado, conseguito con votazione compresa tra 42 e 47 (ovvero tra 70 e 79), punti 4; e) diploma quinquennale di scuola secondaria superiore di secondo grado, conseguito con votazione compresa tra 36 e 41 (ovvero tra 60 e 69), punti 2; f) diploma di laurea specialistica o conseguito nel previgente ordinamento universitario, con votazione 110/110 e lode, punti 10; g) diploma di laurea specialistica o conseguito nel previgente ordinamento universitario, con votazione 110/110, punti 8; h) diploma di laurea specialistica o conseguito nel previgente ordinamento universitario, con votazione da 105 a 109, punti 5; i) diploma di laurea specialistica o conseguito nel previgente ordinamento universitario, con votazione da 100 a 104, punti 4; j) diploma di laurea specialistica o conseguito nel previgente ordinamento universitario, con votazione inferiore a 100, punti 3; k) diploma di laurea triennale, conseguito con votazione 110/110, e lode punti 5; l) diploma di laurea triennale, conseguito con votazione 110/110, punti 4; m) diploma di laurea triennale, conseguito con votazione da 105 a 109, punti 3; n) diploma di laurea triennale, conseguito con votazione da 100 a 104, punti 2; o) diploma di laurea triennale, conseguito con votazione inferiore a 100, punti 1. I punteggi per i titoli sopra indicati sono cumulabili fino ad un massimo di 20 punti. Non sono cumulabili tra loro i punteggi per il diploma di laurea triennale e il diploma di laurea specialistica. I titoli di studio, con l'indicazione della votazione, possono essere prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', la quale puo' essere presentata separatamente o essere apposta in calce alla copia stessa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. Il possesso dei predetti titoli di studio puo' essere, altresi', dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte dovra' essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento. Le attestazioni eventualmente spedite a parte, a mezzo di raccomandata, saranno prese in considerazione solo se inoltrate entro il termine utile per la presentazione delle domande.