Art. 6. Adempimenti della Commissione esaminatrice e formazione della graduatoria La Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. Sara' ammesso al colloquio il candidato che avra' superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60. Anche il colloquio s'intendera' superato se il candidato avra' ottenuto un punteggio non inferiore a 40/60. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, sara' affisso nel medesimo giorno nel luogo in cui si e' svolta la prova. Espletate le prove di concorso, la graduatoria generale di merito sara' formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita' di merito, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, prevarra' la situazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Ulteriori situazioni di parita' di merito saranno regolate ai sensi dell'art. 3 comma 7 legge 15 maggio 1997 n. 127, cosi' come modificato dall'art. 2 comma 9 legge 16 giugno 1998 n. 191. La graduatoria degli idonei sara' pubblicata sul sito Internet www.unifg.it (sezione Formazione Post Laurea - Dottorati di ricerca - Dottorati XXIII ciclo) ed affissa all'Albo generale di Ateneo.