Art. 6.
Adempimenti   della   Commissione  esaminatrice  e  formazione  della
                             graduatoria
    La  Commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di  sessanta  punti  per  ognuna  delle  due  prove. Sara' ammesso al
colloquio  il  candidato  che  avra' superato la prova scritta con un
punteggio  non  inferiore  a  40/60.  Anche il colloquio s'intendera'
superato  se il candidato avra' ottenuto un punteggio non inferiore a
40/60.
    Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione  dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  Presidente  e  dal  Segretario  della
Commissione, sara' affisso nel medesimo giorno nel luogo in cui si e'
svolta la prova.
    Espletate le prove di concorso, la graduatoria generale di merito
sara'  formulata  sulla  base  della  somma  dei punteggi ottenuti da
ciascun  candidato nelle singole prove. In caso di parita' di merito,
ai  fini  dell'assegnazione  della  borsa  di  studio,  prevarra'  la
situazione   ISEE   (Indicatore  Situazione  Economica  Equivalente).
Ulteriori  situazioni  di parita' di merito saranno regolate ai sensi
dell'art. 3   comma   7  legge  15 maggio  1997  n. 127,  cosi'  come
modificato  dall'art. 2  comma  9  legge  16 giugno  1998  n. 191. La
graduatoria   degli   idonei   sara'  pubblicata  sul  sito  Internet
www.unifg.it (sezione Formazione Post Laurea - Dottorati di ricerca -
Dottorati XXIII ciclo) ed affissa all'Albo generale di Ateneo.